Categoria: B&B

  • Codice identificativo affitti brevi

    Codice identificativo affitti brevi

    Cos’è il Codice Identificativo Regionale


    Il codice identificativo è una sigla alfanumerica che viene rilasciata ed associata ad ogni struttura ricettiva, compresi gli appartamenti ad uso turistico.

    Le strutture contrassegnate entreranno a far parte di una banca dati nazionale usufruibile dagli enti interessati (Agenzia delle Entrate, Comuni…) istituita presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

    La sigla alfanumerica creata dalla banca dati contiene l’indicazione del tipo di alloggio e della regione o provincia in cui è situato. Nel caso però in cui, dopo l’attribuzione del codice alfanumerico, la regione o la provincia ne adottino uno loro, allora questo prevale su quello generato dalla banca dati.


    Come richiedere il Codice Identificativo Regionale


    Al momento, le regioni dotate di un proprio Codice Identificativo Regionale sono: Lombardia, Puglia, Veneto, Piemonte e Campania.

    Molti aspetti del settore turistico sono di competenza delle regioni, dunque per queste regioni consigliamo di rivolgersi direttamente agli enti preposti della propria regione per ricevere ulteriori informazioni sulle modalità di rilascio del codice identificativo.

    Per tutte quelle regioni in cui non è ancora presente una disciplina locale in materia non resta che attendere, e vedere come (e quando) il codice identificativo affitti brevi verrà regolamentato.

    Multe e sanzioni


    L’obbligo d’indicazione del codice identificativo è entrato in vigore dal 2022.

    Chi non osserverà questo obbligo sarà soggetto alla sanzione pecuniaria minima di 500 euro fino a un massimo di 5000 euro. Sanzione che, in caso di reiterazione della violazione, sarà aumentata del doppio.

    Stando al comma 7, i soggetti coinvolti sono “…titolari delle strutture ricettive, soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e soggetti che gestiscono portali telematici…”.


    Dove scrivere il Codice Identificativo Regionale


    Il codice deve essere individuabile su tutti portali online che mettono in contatto persone in cerca di un alloggio o di una camera per brevi periodi, come Airbnb, HomeAway e Booking.com.

    In base all’articolo 13 quater comma 7 della legge 58 del 28 Giugno 2019:

    “… sono tenuti a pubblicare il codice identificativo nelle comunicazioni inerenti all’offerta e alla promozione”.

    Perciò quando viene commercializzato, pubblicizzato o promosso un immobile turistico, non esiste un campo dedicato dove inserire il codice purché sia visibile.


  • Imposta di soggiorno: responsabile il gestore della struttura ricettiva

    Imposta di soggiorno: responsabile il gestore della struttura ricettiva

    L’art. 180 D.L. 34/2020 ha previsto l’inserimento del comma 1-ter all’art. 4 D.Lgs. 23/2011, secondo il quale il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, con conseguente modifica del rapporto gestore-ente pubblico e diverso regime di responsabilità del gestore.

    Con la modifica normativa si è attribuita la qualifica soggettiva di responsabile di imposta al gestore della struttura ricettiva – con diritto di rivalsa sui soggetti passivi – anche «per i fatti relativi all’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno verificatisi in epoca antecedente all`entrata in vigore del Dl n. 34/2020, ossia alla data del 19 maggio 2020».

    La Cassazione (sentenza 9213) accoglie dunque il ricorso della rappresentante legale di una struttura alberghiera, condannata per peculato per essersi appropriata delle somme ricevute a titolo di tassa di soggiorno. In seguito alla riforma del 2020 il gestore di una struttura ricettiva rispondeva per mancato o ritardato pagamento delle somme relative alle imposte di soggiorno solo in sede amministrativo tributaria dopo il 19 maggio 2020, mentre prima di quella data l`accusa era il peculato. I giudici di legittimità escludono anche problemi di diritto intertemporale in merito alla possibile applicazione retroattiva delle sanzioni amministrative previste dalla novella, visto che per queste non vale il principio di irretroattività sancito dalla Costituzione per la materia penale.

  • Property Manager

    Property Manager

    Il property manager è un professionista del settore immobiliare che si occupa di mettere a reddito gli immobili e oggi questo lavoro è possibile anche grazie alla diffusione approfondita del turismo: gli affitti brevi o turistici infatti rappresentano un’ottima opportunità di guadagno e negli ultimi anni questo mercato continua a crescere enormemente. Basti pensare che la richiesta di B&B, case vacanze e appartamenti ad uso turistico negli ultimi anni ha superato di gran lunga quella alberghiera.

    L’ospitalità però è una vera e propria attività che necessita di essere gestita e che quindi richiede tempo e competenze.

    Rivolgersi ad un property manager a cui affidare la gestione della proprietà sotto ogni aspetto, dalle pratiche burocratiche alla gestione degli ospiti rimane quindi una delle alternative più allettanti per un proprietario di casa che vuole comunque guadagnare da una seconda o terza proprietà immobiliare.

    Questa soluzione consente al proprietario di ottenere un riscontro economico maggiore rispetto al fai da te non professionale e con tutte la garanzie del caso. Il property manager, infatti, lavora su mandato del proprietario, ha un’autonomia operativa i cui paletti sono fissati dalle regole del mandato e ha competenze trasversali che coprono finanza, economia, marketing, e conoscenza anche dei mercati immobiliari esteri oltre che del nostro.

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  • Aprire un B&B in condominio

    Aprire un B&B in condominio

    La legge non vieta di poter aprire un bed and breakfast all’interno del proprio appartamento condominiale. Il regolamento di condominio però può vietare ai proprietari di aprire un bed and breakfast all’interno della propria abitazione, purché la clausola sia approvata all’unanimità da tutti i condòmini.

    Nel momento in cui un soggetto acquista un appartamento in un condominio viene predisposto dal costruttore dell’edificio o comunque dal suo originario unico proprietario, il cosiddetto regolamento contrattuale condominiale, che da modo di conoscere nel dettaglio quali sono le limitazioni all’utilizzo del suo bene.

    Nel regolamento condominiale può essere definito che il proprietario di un appartamento nel condominio non possa utilizzare il suo bene al fine di realizzare una struttura ricettiva. Il regolamento può essere modificato, ma se si desidera ottenere una modifica al fine di poter utilizzare il proprio immobile come struttura ricettiva, obiettivamente le possibilità di successo non sono elevate.

    Nella grande maggioranza dei casi, infatti, i condòmini tendono a negare il consenso allo svolgimento di tale attività da parte di un altro condòmino, magari perché temono che la medesima possa implicare l’aumento dei rumori, oppure per questioni di sicurezza, in quanto l’apertura di una struttura ricettiva implica che un’importante quantità di persone debba fare ingresso nel condominio.

  • Traveller review awards 2022

    Traveller review awards 2022

    I nostri appartamenti hanno ottenuto un punteggio di 8,2 per il Traveller Review Awards 2022 di Booking.com.

    Gli appartamenti sono rimasti la categoria di alloggio più premiata a livello globale, per il quinto anno consecutivo e quest’anno siamo fieri di farne parte anche noi. Dopo numerosi sforzi e tutte le difficoltà del caso siamo riusciti a dimostrarvi che con spirito di sacrificio e forza di volontà si possono trovare buone opportunità anche in periodi di crisi come questo.

    Se ti interessa avere più informazioni sull’argomento appartamenti in affitto o in vendita, clicca sul link. Potrai sapere quanto vale il tuo immobile o scoprire dove comprare casa tra i quartieri del capoluogo sabaudo.

  • Legge Regionale del Piemonte sul B&B

    Legge Regionale del Piemonte sul B&B

    L’attività di B&B in Piemonte è regolata dalla Legge regionale n. 13 del 03 agosto 2017 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere) e dal Regolamento regionale n. 4 del 08 giugno 2018 (Caratteristiche e modalità di gestione delle strutture ricettive extralberghiere, requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento, nonché adempimenti per le locazioni turistiche).

    → Legge regionale n. 13 del 03 agosto 2017

    → Regolamento regionale n. 4 del 08 giugno 2018 (vigente dal 28/02/2019 al 09/09/2020)

    → Regolamento regonale n.4 del 08 giugno 2018 (vigente dal 10/12/2020)

  • Guida smart per l’avvio di un B&B

    Guida smart per l’avvio di un B&B

    Secondo le Norme Regionali i  Bed and Breakfast costituiscono attività ricettive a conduzione familiare

    “le strutture ricettive gestite da privati che, avvalendosi della loro organizzazione familiare, utilizzano parte della propria abitazione, con periodi di apertura annuali o stagionali e con un numero di camere e letti limitati, sulla base di leggi regionali di settore o di regolamenti comunali specifici”.

    I requisiti specifici delle camere, il rapporto tra posti letto e superficie nonché la tipologia di arredi e le attrezzature minime, il cambio biancheria variano, quindi, da regione a regione. L’attività può essere esercitata occasionalmente o in forma professionale e con specifico impiego di mezzi e di persone.

    La documentazione che invece è obbligatoria a prescindere dalla regione è quella relativa alla cosiddetta SCIA, ovvero “Segnalazione Certificata di Inizio Attività”.

    Per presentare la SCIA dovrai collegarti al sito web del tuo comune o presentarti presso lo sportello (SUAP) e fornire la documentazione necessaria, contenente principalmente:

    • Documento di identità e codice fiscale del titolare
    • Ubicazione della struttura
    • Numero di posti letto e distribuzione
    • Servizi igienici a disposizione degli ospiti
    • Eventuali servizi complementari
    • Periodo di esercizio e chiusura dell’attività
  • Legge Regionale della Liguria sul B&B

    Legge Regionale della Liguria sul B&B

    L’articolo 27 della legge regionale 32/2014 definisce gli appartamenti ammobiliati a uso turistico quali unità immobiliari di civile abitazione date in locazione a turisti con contratti di locazione breve aventi durata non superiore a 30 giorni dai:

    • proprietari
    • soggetti che ne hanno disponibilità in forza di un valido titolo di possesso

    Ai sensi di quanto disposto dal comma 595 dell’articolo 1 della legge 178/2020, nei casi in cui un soggetto destini a locazione breve più di 4 appartamenti nell’ambito del territorio nazionale opera la presunzione che l’attività di locazione sia svolta in forma imprenditoriale.

    Codice Citra

    La pubblicazione del codice Citra, ai sensi di quanto disposto dalle specifiche disposizioni attuative, è obbligatoria e deve essere effettuata con le seguenti modalità:

    1. nella home page dei siti Internet e/o nelle pagine delle piattaforme social gestite dai locatari, in un apposito campo o comunque in evidenza;
    2. in evidenza nel titolo o nella descrizione nel materiale pubblicitario, promozionale e commerciale prodotto, dai locatori degli AAUT, direttamente o indirettamente attraverso qualsiasi forma di intermediazione con scritti, stampati o altro supporto, con esclusione dei canali on line;
    3. in specifici campi ovvero pubblicando in un campo per le fotografie l’immagine del codice oppure nel testo del titolo e/o della descrizione della scheda dell’AAUT nelle iniziative di pubblicità, promozione e commercializzazione, effettuate mediante i canali on line.
    Vedi sito della regione: clicca qui

    Sanzioni

    Sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi di quanto disposto dagli articoli 62 e 66 ter della L.R. 32/2014:

    • da € 1.000,00 a € 6.000,00 chi affitta appartamenti ammobiliati per uso turistico senza far pervenire la presente comunicazione;
    • da € 500,00 a € 3.000,00 il locatore che affitta appartamenti ammobiliati per uso turistico non in possesso delle caratteristiche e delle dotazioni, nonché non rende disponibili i servizi previsti dalle disposizioni attuative.
    • da € 500,00 a € 3.000,00 il locatore degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico che non pubblica il codice CITRA.