Imposta di soggiorno: responsabile il gestore della struttura ricettiva

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L’art. 180 D.L. 34/2020 ha previsto l’inserimento del comma 1-ter all’art. 4 D.Lgs. 23/2011, secondo il quale il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, con conseguente modifica del rapporto gestore-ente pubblico e diverso regime di responsabilità del gestore.

Con la modifica normativa si è attribuita la qualifica soggettiva di responsabile di imposta al gestore della struttura ricettiva – con diritto di rivalsa sui soggetti passivi – anche «per i fatti relativi all’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno verificatisi in epoca antecedente all`entrata in vigore del Dl n. 34/2020, ossia alla data del 19 maggio 2020».

La Cassazione (sentenza 9213) accoglie dunque il ricorso della rappresentante legale di una struttura alberghiera, condannata per peculato per essersi appropriata delle somme ricevute a titolo di tassa di soggiorno. In seguito alla riforma del 2020 il gestore di una struttura ricettiva rispondeva per mancato o ritardato pagamento delle somme relative alle imposte di soggiorno solo in sede amministrativo tributaria dopo il 19 maggio 2020, mentre prima di quella data l`accusa era il peculato. I giudici di legittimità escludono anche problemi di diritto intertemporale in merito alla possibile applicazione retroattiva delle sanzioni amministrative previste dalla novella, visto che per queste non vale il principio di irretroattività sancito dalla Costituzione per la materia penale.