Categoria: Tassa di soggiorno

  • Novità sull’imposta di soggiorno a Torino nel 2026: cosa cambia e come incide sul turismo

    Novità sull’imposta di soggiorno a Torino nel 2026: cosa cambia e come incide sul turismo

    Aumento delle tariffe: una stangata per il 2026

    Nel 2026 a Torino l’imposta di soggiorno subirà un aumento deciso rispetto agli anni precedenti. La delibera comunale approvata dal Consiglio comunale prevede un incremento delle tariffe applicate ai visitatori che pernottano nelle strutture ricettive della città, comprese alberghi, residenze turistico-alberghiere e bed & breakfast. In media, la tassa sarà maggiorata di circa 70-80 centesimi a notte per la maggior parte delle categorie.

    Questo adeguamento mira a generare maggiori entrate per il Comune — si prevede infatti che l’aumento porti a circa 3,7 milioni di euro di entrate extra nel 2026 — risorse che potranno essere destinate a progetti turistici, servizi urbani e miglioramenti infrastrutturali legati all’accoglienza.

    Tariffe più alte per affitti brevi e Airbnb

    Una delle novità più discusse riguarda chi gestisce alloggi in locazione breve (come Airbnb, Booking e simili). Per queste tipologie di strutture, l’imposta di soggiorno aumenterà in modo più consistente rispetto agli hotel tradizionali. In base alla delibera, gli host dovranno applicare una tassa di 3,80 € al giorno per persona, un rialzo sostanziale rispetto agli 2,30 € precedenti.

    Questa decisione ha già suscitato proteste da parte di proprietari e gestori, che evidenziano come l’aumento possa gravare significativamente sulle famiglie in visita o su chi soggiorna più notti nella città.

    Nuova regola sul limite di pernottamenti

    Un’altra importante modifica riguarda il calcolo dei pernottamenti soggetti all’imposta. In passato il limite veniva considerato su base trimestrale, il che poteva risultare penalizzante per chi rimanesse in città per lavoro o per periodi prolungati. La nuova normativa comunale invece prevede che il limite massimo di notti tassabili sia calcolato su base annuale, favorendo così soggiorni più lunghi senza incorrere in una tassazione aggiuntiva.

    Impatto su turisti e settore alberghiero

    • Per i visitatori: l’aumento dell’imposta significa che soggiornare a Torino nel 2026 costerà di più, soprattutto per chi alloggia in case vacanza o in strutture extralberghiere.
    • Per gli alberghi: l’incremento maggiore per i bed & breakfast e gli affitti brevi può influire sulle scelte dei viaggiatori e sulla competitività di Torino rispetto ad altre città italiane.
    • Per gli host privati: la reazione è contrastata, con alcuni operatori che giudicano l’aumento sproporzionato, soprattutto per soggiorni di più giorni consecutivi.

    Perché l’aumento è stato deciso

    Secondo l’Amministrazione comunale, l’incremento dell’imposta di soggiorno nel 2026 serve a sostenere investimenti strategici legati al turismo, alla valorizzazione culturale e alla manutenzione dei servizi cittadini. L’obiettivo è utilizzare i maggiori introiti per migliorare l’esperienza dei visitatori e rafforzare l’offerta turistica di Torino come destinazione di rilievo.

  • Obbligo dichiarativo per avvio locazione turistica: Torino

    Obbligo dichiarativo per avvio locazione turistica: Torino

    Nel Comune di Torino affinché ogni locatore possa essere in regola per quanto riguarda l’Imposta di Soggiorno dovrà registrarsi sul portale https://torino.entrateonline.net e accedere con lo SPID.

    Secondo il Regolamento n. 349, bisognerà richiedere ai propri ospiti l’imposta di Soggiorno, pari a €2,30 per persona per pernottamento, fino ad un massimo di 7 giorni consecutivi. I minori di anni 12 (inclusi) sono esenti dal pagamento. Agli ospiti deve essere rilasciata una ricevuta, fuori campo IVA, che attesti l’avvenuto pagamento dell’Imposta.

    Ogni trimestre il locatore effettuerà una dichiarazione telematica, secondo il modello definito, col rendiconto degli ospiti e dei pernottamenti totali avvenuti nel trimestre solare trascorso. La dichiarazione è obbligatoria anche in caso di zero ospiti nel trimestre.

    Queste dichiarazioni dovranno essere effettuate:

    • dal 1 al 15 del mese di aprile per il trimestre gennaio-febbraio-marzo;
    • dal 1 al 15 del mese di luglio per il trimestre aprile-maggio-giugno;
    • dal 1 al 15 del mese di ottobre per il trimestre luglio-agosto-settembre;
    • dal 1 al 15 del mese di gennaio per il trimestre ottobre-novembre-dicembre.

    Come registrarsi al portale

    Per registrarsi al portale https://torino.entrateonline.net basterà fare l’autentificazione tramite SPID e inserire i seguenti dati richiesti:

    • dati anagrafici
    • dati residenza sede legale
    • dati documento d’identità con allegato pdf

    Successivamente basterà completare il profilo della struttura cliccando sul pulsante in alto ACCEDI A SOGGIORNIAMO e poi sul nome della propria struttura e compilare i dati mancanti.

    Rimanendo sulla stessa schermata si potranno inserire i dati catastali dell’immobile, basterà cliccare su NUOVA UNITÀ e digitare:

    • foglio
    • numero mappale o praticella
    • sub
    • categoria
    • indirizzo
    • civico
    • titolo disponibilità

    Ricorda che in ogni momento sarà possibile modificare i dati inseriti.


    Come fare la dichiarazione trimestrale

    Completato il profilo della struttura basterà selezionare DICHIARAZIONE ANALITICA e inseriremo il nome della nostra struttura in alto a destra.

    Cliccando su NUOVA DICHIARAZIONE comparirà una scheda con tutti i periodi. Nel caso in cui non è stata fatta la dichiarazione per il primo trimestre dopo essere già scaduto verrà segnalato in rosso.

    Selezionando il secondo trimestre apparirà la scheda in figura con i mesi che compongono il trimestre e il riepilogo. Bisognerà compilare i campi indicando gli ospiti e le notti totali del mese selezionato. Procedere per i restanti mesi rimanenti.

    Per trasmettere la dichiarazione basterà premere il pulsante rosso TRASMETTI, ed apparirà la scritta “in coda PagoPA”. Per verificare ed ottenere la dichiarazione andare su ELENCO DICHIARAZIONI, aggiornando la pagina troveremo l’icona del PDF.

  • Imposta di soggiorno

    Imposta di soggiorno

    Cos’è l’imposta di soggiorno?


    L’imposta di soggiorno è un contributo fisso, il cui costo varia da città a città, che ogni ospite deve corrispondere per ogni notte trascorsa in alberghibed and breakfastostelli e campeggi delle principali città non solo dell’Italia, ma anche del resto del mondo. Solitamente si addebita come un extra da aggiungere al costo complessivo della camera e dei servizi offerti durante il soggiorno.

    L’idea della tassa di soggiorno è quella di permettere ai Comuni di utilizzare questi soldi per investire in ambito turistico, serve proprio a finanziare tutti quei servizi come, ad esempio, opere di ristrutturazione e sostentamento della preservazione del patrimonio culturale.


    Quanto costa l’imposta di soggiorno?


    Ad oggi, l’imposta di soggiorno che il turista paga cambia in base alla struttura in cui si risiede. In Italia il contributo per la tassa sul turismo va da 1,00€ a 5,00€ al giorno per persona, da pagare direttamente alla struttura dove si alloggia.
    Sono comunque le singole amministrazioni comunali a stabilire quanto chiedere come tassa di soggiorno e alcune amministrazioni locali hanno deciso di far pagare quest’imposta solo ai turisti che decidono di pernottare in determinati periodi dell’anno.


    Esenzioni per l’imposta di soggiorno?


    Ci sono determinate categorie che sono esentate dal pagamento dell’imposta di soggiorno. Le norme che regolano eventuali esenzioni sono stabilite a livello comunale ma in linea di massima a non dover pagare questo tributo sono:

    • i residenti;
    • i bambini fino ai 10 o ai 14 anni;
    • i disabili;
    • gli accompagnatori di persone disabili o in gravi condizioni di salute;
    • malati e assistenti ai degenti ricoverati presso strutture sanitarie;
    • chi pernotta in ostelli della gioventù;
    • il personale delle Forze Armate;
    • gli autisti di pullman;
    • gli accompagnatori turistici.

    Per richiedere l’esenzione bisogna presentare apposita certificazione medica attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero.

    L’accompagnatore dovrà inoltre dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all’assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente.

  • Imposta di soggiorno: Diano Marina

    Imposta di soggiorno: Diano Marina

    Dal 7 febbraio 2019 è stata istituita nel Comune di Diano Marina l’imposta di soggiorno e approvato il relativo regolamento. L’imposta deve essere riscossa dai titolari delle strutture turistico ricettive situati sul territorio del Comune di Diano Marina.

    La tassa di soggiorno è applicata esclusivamente per un periodo di sei mesi, dal 1 aprile al 30 settembre.

    L’entrata complessiva dell’imposta è destinata a finanziare interventi in materia di turismo e promozione della città, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché servizi pubblici locali finalizzati al turismo ed alla cultura, nel rispetto di tutte le clausole e condizioni stabilite dal Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria, approvato con Delibera della Giunta Regione Liguria n. 568 del 14/07/2017, al quale il Comune di Diano Marina con la delibera della Giunta Regione Liguria n. 362 del 05/05/2017.


    Tariffe


    Sono esenti:

    1. minori fino al 14° anno di età;
    2. persone che soggiornano in città per sottoporsi a terapie in strutture sanitarie sul territorio genovese e un accompagnatore per paziente;
    3. persone che assistono degenti ricoverati in strutture sanitarie sul territorio comunale, fino a 2 accompagnatori per paziente.

  • Imposta di soggiorno: responsabile il gestore della struttura ricettiva

    Imposta di soggiorno: responsabile il gestore della struttura ricettiva

    L’art. 180 D.L. 34/2020 ha previsto l’inserimento del comma 1-ter all’art. 4 D.Lgs. 23/2011, secondo il quale il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, con conseguente modifica del rapporto gestore-ente pubblico e diverso regime di responsabilità del gestore.

    Con la modifica normativa si è attribuita la qualifica soggettiva di responsabile di imposta al gestore della struttura ricettiva – con diritto di rivalsa sui soggetti passivi – anche «per i fatti relativi all’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno verificatisi in epoca antecedente all`entrata in vigore del Dl n. 34/2020, ossia alla data del 19 maggio 2020».

    La Cassazione (sentenza 9213) accoglie dunque il ricorso della rappresentante legale di una struttura alberghiera, condannata per peculato per essersi appropriata delle somme ricevute a titolo di tassa di soggiorno. In seguito alla riforma del 2020 il gestore di una struttura ricettiva rispondeva per mancato o ritardato pagamento delle somme relative alle imposte di soggiorno solo in sede amministrativo tributaria dopo il 19 maggio 2020, mentre prima di quella data l`accusa era il peculato. I giudici di legittimità escludono anche problemi di diritto intertemporale in merito alla possibile applicazione retroattiva delle sanzioni amministrative previste dalla novella, visto che per queste non vale il principio di irretroattività sancito dalla Costituzione per la materia penale.